Art. 458 c.p. Codice Penale

Articolo 458. Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete. Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.

Per “carte di pubblico credito” si intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.


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