Articolo 274. Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale. Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l’autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.
La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l’autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all’estero.
La Corte costiuzionale, con sentenza 28 giugno 1985, n. 193, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo.