Articolo 2811 Miglioramenti e accessioni. L’ipoteca si estende ai miglioramenti, nonché alle costruzioni e alle altre accessioni (934 e seguenti) dell’immobile ipotecario, salve le eccezioni stabilite dalla legge (2873).
Art. 2811 c.c. Codice Civile
Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:
