Articolo 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. Le disposizioni dell’articolo 319 si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all’articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.