Articolo 457. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.
Art. 457 c.p. Codice Penale
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