Art. 34 c.p. Codice Penale

Articolo 34. Decadenza della potestà dei genitori e sospensione dell’esercizio di essa. La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza della potestà dei genitori.

La condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa la sospensione dell’esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

La decadenza della potestà dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà di cui al titolo IX del libro I del codice civile.

La sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori importa anche l’incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile.

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell’interesse dei minori (1) .

Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

(1) Comma aggiunto dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.


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