Art. 308 c.p. Codice Penale

Articolo 308. Cospirazione: casi di non punibilità. Nei casi preveduti dagli articoli 304, 305 e 307 non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l’accordo è intervenuto o l’associazione è costituita, e anteriormente all’arresto, ovvero al procedimento:

1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell’associazione;

2) non essendo promotori o capi, recedono dall’accordo o dall’associazione.

Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l’esecuzione del delitto per cui l’accordo è intervenuto o l’associazione è stata costituita.


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