Articolo 725. Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenz. Chiunque espone alla pubblica vista o, in luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offende la pubblica decenza, è punito con l’ammenda da lire ventimila a due milioni.
Art. 725 c.p. Codice Penale
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