Art. 1

Articolo 1. La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente […]

 

Art. 2

Articolo 2. La giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, nè di arbitri che […]

 

Art. 3

Articolo 3. La giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa o di […]

 

Art. 4

Articolo 4. Lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica: 1 se quivi è residente o domiciliato, anche […]

 

Art. 5

Articolo 5. La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente […]

 

Art. 6

Articolo 6. La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge.

 

Art. 7

Articolo 7. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a […]

 

Art. 8

Articolo 8. Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a […]

 

Art. 9

Articolo 9. Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza del conciliatore o del pretore. […]

 

Art. 10

Articolo 10. Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. A […]

 

Art. 11

Articolo 11. Se è chiesto da più persone o contro più persone l’adempimento per quote di un’obbligazione, il valore della […]

 

Art. 12

Articolo 12. Il valore delle cause relative all’esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina […]

 

Art. 13

Articolo 13. Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare […]

 

Art. 14

Articolo 14. Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla […]

 

Art. 15

Articolo 15. Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la […]