Art. 2416 c.c. Codice Civile

Articolo 2416. Le deliberazioni prese dall’assemblea vincolano anche gli obbligazionisti assenti o dissenzienti.

Ciascun obbligazionista può impugnare le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge, a norma degli artt. 2377 e 2378.

L’impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti (att. 210).


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