Art. 1214 c.c. Codice Civile

Articolo 1214. Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d’uso anzich in quelle prescritte dagli artt. 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell’Articolo 1212 (att. 73-1, 77), se questo accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.


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