Articolo 1214. Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d’uso anzich in quelle prescritte dagli artt. 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell’Articolo 1212 (att. 73-1, 77), se questo accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.
Art. 1214 c.c. Codice Civile
Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:
