Articolo 2474 Capitale sociale. La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a 20 milioni di lire (2250, 2496).
Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a lire mille (2482, 2500).
Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di lire mille.
Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l’ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro.