Art. 1827 c.c. Codice Civile

Articolo 1827. L’inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l’esercizio delle azioni ed eccezioni relative all’atto da cui il credito deriva.

Se l’atto dichiarato nullo (1418 e seguenti), annullato (1425 e seguenti), rescisso (1447 e seguenti) o risoluto (1453 e seguenti), la relativa partita si elimina dal conto.


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