Articolo 2415. L’assemblea degli obbligazionisti (att. 210) delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti d’interesse comune degli obbligazionisti.
L’assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.
Si applicano all’assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all’assemblea straordinaria dei soci (2365 e seguenti, 2375). Per la validità delle deliberazioni sull’oggetto indicato nel n. 2 di questo articolo è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte.
La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni.
All’assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci (att. 210).