Art. 509 c.p. Codice Penale

Articolo 509. Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro (1). Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi, è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione (2) .

Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale rifiuta o, comunque, omette di eseguire una decisione del magistrato del lavoro, pronunciata su una controversia relativa alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni (3) .

(1) Rubrica così modificata dall’Articolo 1, lett. a) , D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 a decorrere dal 26 aprile 1995.

Testo della rubrica prima della modifica apportata dall’Articolo 1, lett. a), D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758

(Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro e delle decisioni del magistrato del lavoro)

(2) Comma così modificato dall’Articolo 1, lett. b), D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 a decorrere dal 26 aprile 1995.

Testo del comma 1 prima della modificata apportata dall’Articolo 1, lett. b), D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758

Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi, è punito con la multa fino a lire un milione.

(3) Comma abrogato dall’Articolo 1, lett. c), D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 a decorrere dal 26 aprile 1995.


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