Art. 1349 c.c. Codice Civile

Articolo 1349. Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa manifestamente iniqua o erronea, la determinazione fatta dal giudice (778,1287, 1473, 2264, 2603).

La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si pu impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto nullo (1421 e seguenti).

Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.


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