Articolo 828. L’impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d’appello nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato.
L’impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell’ultima sottoscrizione.
L’istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l’impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla notificazione della pronuncia di correzione.
Articolo così sostituito dall’Articolo 20, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.