Art. 596 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 596. Se non si può provvedere a norma dell’articolo 510 primo comma, il giudice dell’esecuzione, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinchè possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l’udienza per la loro audizione.

Tra la comunicazione dell’invito e l’udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.


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