Articolo 827. Il lodo è soggetto soltanto all’impugnazione per nullità, per revocazione o per opposizione di terzo.
I mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.
Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.
Articolo così sostituito dall’Articolo 19, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.