Art. 827 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 827. Il lodo è soggetto soltanto all’impugnazione per nullità, per revocazione o per opposizione di terzo.

I mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.

Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.

Articolo così sostituito dall’Articolo 19, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.


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