Art. 734 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 734. Se al primo incanto non è fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell’Articolo 376, primo comma, del codice civile, l’ufficiale designato ne dà atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.

Il tribunale, se non crede di revocare l’autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private.


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