Art. 135 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 135. Il decreto è pronunciato d’ufficio o su istanza anche verbale della parte.

Se è pronunciato su ricorso, è scritto in calce al medesimo.

Quando l’istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso.

Il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; è dato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente.


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