Articolo 823. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale ed è quindi redatto per iscritto.
Esso deve contenere:
1 l’indicazione delle parti;
2 l’indicazione dell’atto di compromesso o della clausola compromissoria e dei requisiti relativi;
3 l’esposizione sommaria dei motivi;
4 il dispositivo;
5 l’indicazione della sede dell’arbitrato e del luogo o del modo in cui è stato deliberato 1;
6 la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l’indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta; la sottoscrizione può avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione ed anche all’estero; se gli arbitri sono più di uno, le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi 2.
Tuttavia è valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purchè si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con l’espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo.
Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione 3.
1 Numero così sostituito dall’Articolo 16, L. 5 gennaio 1994, n. 25.
2 Numero così sostituito dalla L. 9 febbraio 1983, n. 28.
3 Comma aggiunto dalla L. 9 febbraio 1983, n. 28.
Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.
La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.
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