Art. 823 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 823. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale ed è quindi redatto per iscritto.

Esso deve contenere:

1 l’indicazione delle parti;

2 l’indicazione dell’atto di compromesso o della clausola compromissoria e dei requisiti relativi;

3 l’esposizione sommaria dei motivi;

4 il dispositivo;

5 l’indicazione della sede dell’arbitrato e del luogo o del modo in cui è stato deliberato 1;

6 la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l’indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta; la sottoscrizione può avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione ed anche all’estero; se gli arbitri sono più di uno, le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi 2.

Tuttavia è valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purchè si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con l’espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo.

Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione 3.

1 Numero così sostituito dall’Articolo 16, L. 5 gennaio 1994, n. 25.

2 Numero così sostituito dalla L. 9 febbraio 1983, n. 28.

3 Comma aggiunto dalla L. 9 febbraio 1983, n. 28.


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