Art. 576 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 576. Il giudice dell’esecuzione, quando ordina l’incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:

1 se la vendita si deve fare in uno o più lotti;

2 il prezzo base dell’incanto determinato a norma dell’articolo 568;

3 il giorno e l’ora dell’incanto;

4 il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l’incanto, nonchè le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell’articolo 490 ultimo comma;

5 l’ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;

6 la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte;

7 il termine, non superiore a sessanta giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito.

L’ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere.

Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.

La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.

È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.


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