Articolo 292. Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato. Chiunque vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Agli effetti della legge penale, per “bandiera nazionale” s’intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera.