Art. 735 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 735. La sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare può essere chiesta, nel caso previsto nell’Articolo 174 del codice civile, dall’altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell’Articolo 176, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.


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