Art. 1615 c.c. Codice Civile

Articolo 1615. Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l’affittuario deve curarne la gestione in conformit della destinazione economica della cosa e dell’interesse della produzione. A lui spettano i frutti (821) e le altre utilit della cosa.


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