Art. 646 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 646. Quando il decreto è stato pronunciato per crediti dipendenti da rapporti individuali di lavoro, entro cinque giorni dalla notificazione l’atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell’articolo 430 all’associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l’opponente.

In tale caso il termine per la comparizione in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della notificazione dell’opposizione.

Durante il corso del termine, stabilito per il tentativo di conciliazione, l’opponente può chiedere con ricorso al pretore o al presidente la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto. Il giudice provvede con decreto, che, in caso di accoglimento dell’istanza, deve essere notificato alla controparte.

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 847.


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