Articolo 2917 Estinzione del credito pignorato. Se oggetto del pignoramento è un credito, l’estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti).
Art. 2917 c.c. Codice Civile
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