Art. 58 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 58. Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all’iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d’ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonchè alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.


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