Art. 799 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 799. La sentenza straniera può essere fatta valere anche in corso di giudizio, quando il giudice di questo accerta che ricorrono le condizioni indicate nell’articolo 797. Tale accertamento produce effetti soltanto nel giudizio in cui la sentenza straniera è fatta valere. Ma, se vi procede la Corte d’appello competente a norma dell’articolo 796, l’efficacia della sentenza può essere, su istanza di parte, espressamente dichiarata a tutti gli effetti.

Se la parte contro la quale è fatta valere la sentenza domanda il riesame del merito a norma dell’articolo precedente, il giudice sospende il procedimento e fissa un termine perentorio per proporre la domanda di riesame davanti alla Corte d’appello competente.

Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall’Articolo 73, Legge 31 maggio 1995, n. 218.


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