Articolo 168. Revoca della sospensione. Salva la disposizione dell’ultimo comma dell’Articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:
1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
2) riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella pecedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’Articolo 163.
Qualora il condannato riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall’Articolo 163, il giudice, tenuto conto dell’indole e della gravità del reato, può revocare l’ordine di sospensione condizionale della pena.
Articolo così sostituito dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99.