Art. 167 c.p. Codice Penale

Articolo 167. Estinzione del reato. Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, ed adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.

Il tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene (1).

(1)Comma così sostituito dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.


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