Art. 169 c.p. Codice Penale

Articolo 169. Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto. Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire tre milioni (1) , anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n. 1 del primo capoverso dell’articolo 164.

Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta (2) .

La Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio 1973, n. 108, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non consente che possa estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si legano col vincolo della continuazione a quelli per i quali è stato concesso il beneficio.

(1) Importo ora stabilito dall’Articolo 19, R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, nel testo modificato dall’Articolo 112, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 1976, n. 154, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale in caso di reato commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, e di pena che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti di applicabilità del beneficio.


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