Art. 146 c.p. Codice Penale

Articolo 146. Rinvio obbligatorio della esecuzione della pena. L’esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:

1) se deve aver luogo contro donna incinta;

2) se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi;

3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell’Articolo 286 bis, comma 1, del codice di procedura penale (1) .

Nel caso preveduto dal n. 2 il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi.

(1) Numero aggiunto dall’Articolo 2, D.L. 14 maggio 1993, n. 139. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 18 ottobre 1995, n. 438, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente numero nella parte in cui prevede che il differimento ha luogo anche quando l’espiazione della pena possa avvenire senza pregiudizio della salute del soggetto e di quella degli altri detenuti.


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