Art. 513 bis c.p. Codice Penale

Articolo 513 bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza. Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici (1).

(1)Articolo aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646.


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