Articolo 513 bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza. Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici (1).
(1)Articolo aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646.