Art. 329

1. Gli intermediari di assicurazione o riassicurazione, compresi i produttori diretti, i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell’intermediario di assicurazione o di riassicurazione, ed i periti assicurativi che nell’esercizio della loro attività, anche nei casi puniti ai sensi dell’articolo 324, violino le norme del presente codice o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravità dell’infrazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:

1) richiamo;

2) censura;

3) radiazione.

2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura è disposta per fatti di particolare gravità. La radiazione è disposta per fatti di eccezionale gravità e determina l’immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione.

3. I provvedimenti disciplinari sono notificati all’interessato mediante lettera raccomandata e sono comunicati alle imprese con le quali il medesimo ha incarichi in corso di esecuzione.


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