Articolo 2835 Iscrizione in base a scrittura privata. Se il titolo per l’iscrizione risulta da scrittura privata (2702 e seguenti), la sottoscrizione di chi ha concesso l’ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 214 e seguenti).
Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa è depositata in pubblico archivio o negli atti d’un notaio, una copia autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati.
L’originale o la copia (2774) rimane in deposito nell’ufficio dei registri immobiliari (2663).