1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell’ISVAP sia per l’attività esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi.
2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 l’ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della situazione tecnica patrimoniale e finanziaria dell’impresa, con particolare riferimento alla sufficienza delle riserve tecniche in
rapporto all’insieme dell’attività svolta ed alla disponibilità di attivi congrui ai fini dell’integrale copertura delle stesse, nonché al possesso del margine di solvibilità.
3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 192, commi 3 e
4.