Art. 43

1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l’impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati.

2. L’ISVAP verifica che nel bilancio dell’impresa risultino iscritte attività sufficienti alla copertura delle riserve di cui al comma 1.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 43"