Art. 2924 c.c. Codice Civile

Articolo 2924 Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti. Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti (1605) non ancora scaduti non sono opponibili all’acquirente, salvo che si tratti di cessioni o di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento (2643 n. 9) o si tratti di anticipazioni fatte in conformità degli usi locali.


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