Art. 600 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 600. 1. Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla richiesta di provvisoria esecuzione proposta a norma dell’articolo 540 comma 1 ovvero l’ha rigettata, la parte civile può riproporla mediante impugnazione della sentenza di primo grado al giudice di appello il quale, a richiesta della parte, provvede con ordinanza in camera di consiglio.

2. Il responsabile civile e l’imputato possono chiedere con le stesse forme la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione.

3. Su richiesta delle stesse parti, il giudice di appello può disporre, con le forme previste dal comma 1, che sia sospesa l’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale quando possa derivarne grave e irreparabile danno (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 1994, n. 353, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che il giudice d’appello può disporre la sospensione della esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale “quando possa derivarne grave ed irreparabile danno”, anzichè “quando ricorrono gravi motivi”.


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