Art. 183 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 183. 1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate:

a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente a eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell’atto;

b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto omesso o nullo è preordinato.


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