Articolo 41. 1. Quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto e senza l’osservanza dei termini o delle forme previsti dall’articolo 38 ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, la corte o il tribunale, senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza avverso la quale è proponibile ricorso per cassazione. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 611.
2. Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, la corte o il tribunale può disporre, con ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente ogni attività processuale o si limiti al compimento degli atti urgenti.
3. Sul merito della ricusazione la corte o il tribunale decide a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
4. L’ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata al giudice ricusato e al pubblico ministero ed è notificata alle parti private.