Art. 288 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 288. 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori, il giudice priva temporaneamente l’imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti.

2. Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale, ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 530 e 571 del codice penale, commesso in danno di prossimi congiunti la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 287 comma 1.


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