Articolo 601. 1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell’imputato appellante; ordina altresì la citazione dell’imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero, se ricorre alcuno dei casi previsti dall’articolo 587 o se l’appello è proposto per i soli interessi civili.
2. Quando si procede in camera di consiglio a norma dell’articolo 599, ne è fatta menzione nel decreto di citazione.
3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall’articolo 429 comma 1 lettere a), f), g) nonchè l’indicazione del giudice competente. Il termine per comparire non può essere inferiore a venti giorni.
4. È ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile; questa è citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.
5. Almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori.
6. Il decreto di citazione è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’articolo 429 comma 1 lettera f).
Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.
La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.
È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.