Art. 1480 c.c. Codice Civile

Articolo 1480. Se la cosa che il compratore riteneva di propriet del venditore era solo in parte di propriet altrui, il compratore pu chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell’articolo precedente quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non divenuto proprietario (1419); altrimenti pu solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno (1233; att. 131).


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