Art. 347 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 347. La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale 1.

L’appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.

Il cancelliere provvede a norma dell’Articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.

1 Comma così sostituito dall’Articolo 53, L. 26 novembre 1990, n. 353.


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