Art. 679 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 679. Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati.

Per la custodia dell’immobile si applica la disposizione dell’articolo 559.


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