Articolo 309. Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all’udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell’articolo 181.
Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Articolo 309. Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all’udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell’articolo 181.
Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
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