Art. 64 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 64. Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l’Articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.

Articolo così sostituito dalla L. 4 giugno 1985, n. 281.


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